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Sez. U, Sentenza n. 4998 del 20/07/1983 (Rv. 429872 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLO STIPENDIO E DALLE FUNZIONI IN VIA CAUTELARE - PROVVEDIMENTO - ADOZIONE SUCCESSIVA ALLA PRONUNCIA IRROGATIVA DELLA SANZIONE DA PARTE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429872-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLO STIPENDIO E DALLE FUNZIONI IN VIA CAUTELARE - PROVVEDIMENTO - ADOZIONE SUCCESSIVA ALLA PRONUNCIA IRROGATIVA DELLA SANZIONE DA PARTE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il provvedimento cautelare della sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, a carico del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, può essere adottato fino a quando tale procedimento sia in corso, e, quindi, anche dopo la pronuncia irrogativa della sanzione da parte della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, fino a quando tale pronuncia non acquisti definitività, segnando la cessazione del procedimento stesso, a seguito della scadenza del termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ovvero della decisione su tale ricorso. (V 2204/64).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)