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Sez. 3, Sentenza n. 2884 del 14/02/2005 (Rv. 579847 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - ADEGUAMENTO | Contratti di locazione ex lege n. 359 del 1992 - Aggiornamento del canone - Operatività automatica alla scadenza convenzionale - Esclusione - Nullità della clausola - Richiesta del locatore - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579847-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - ADEGUAMENTO

Con riferimento ai contratti di locazione di immobili abitativi stipulati a norma dell'art. 11 del D.L. n. 333/92, convertito in legge n. 359 del 1992 (cosiddetti patti in deroga), la clausola contrattuale che preveda l'aggiornamento automatico del canone su base annuale senza necessità di richiesta espressa del locatore è affetta da nullità, in base al combinato disposto degli artt. 24 e 79 della legge sull'equo canone, perchè il suddetto art. 11, al comma secondo ultima parte stabilisce che per detti contratti "resta ferma l'applicazione degli articoli 24 e 30 della legge n. 392 del 1978".

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 11 com. 2, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)