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Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 28/02/2012 (Rv. 621854 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO | Aggiornamento annuale del canone - Richiesta espressa del locatore - Necessità - Fondamento - Clausola di aggiornamento automatico - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621854-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO

La clausola di un contratto di locazione, con la quale le parti convengano l'aggiornamento automatico del canone su base annuale (a seguito della modifica dell'art. 32 legge n. 392 del 1978 operata dall'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modifiche, dalla legge n. 118 del 1985) senza necessità di richiesta espressa del locatore, è affetta da nullità, in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone, perché il citato art. 32 (non prevedendo più, come nella sua originaria formulazione, la possibilità di aggiornamento soltanto biennale, svincolato da ogni riferimento alla richiesta del locatore) introduce, all'esito della modifica, la possibilità di aggiornamenti annuali, presupponendo che gli aumenti possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all'avvenuta variazione degli indici di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)