Sez. L, Sentenza n. 257 del 12/01/1984 (Rv. 432520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA DELLA SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - LAVORATORI IN PERMESSO RETRIBUITO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA DELLA SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - LAVORATORI IN PERMESSO RETRIBUITO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Fra i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro - la cui sostituzione con lavoratori di inferiore qualifica, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, non comporta per questi ultimi la relativa promozione - non possono ricomprendersi quelli che risultano assenti per aver fruito del diritto a permessi retribuiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)