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Sez. 2, Ordinanza n. 1160 del 11/04/1969 Cc. (dep. 29/11/1969) Rv. 113288 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE DI COSA PROVENIENTE DA DELITTI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113288-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE DI COSA PROVENIENTE DA DELITTI - NOZIONE.*

Per la configurabilita del delitto di ricettazione e irrilevante che la ricezione della cosa proveniente da delitto avvenga a titolo definitivo o temporaneo, gratuito od oneroso, ed e sufficiente il conseguimento di qualsiasi utilita, anche non patrimoniale. La ricezione, infatti, e termine cosi ampio che racchiude in se qualsiasi conseguimento di possesso (in senso lato) delle cose provenienti da reato ed il profitto comprende ogni Forma di utilita o vantaggio, anche temporaneo, che possa ricavarsi da detto possesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)