Sez. 1, Sentenza n. 8245 del 11/05/1987 Ud. (dep. 08/07/1987) Rv. 176392 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE - ELEMENTO MATERIALE COMPRENSIVO ANCHE DEL POSSESSO PER "MERO TITOLO DI COMPIACENZA" - PROFITTO - NOZIONE - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RICEZIONE - ELEMENTO MATERIALE COMPRENSIVO ANCHE DEL POSSESSO PER "MERO TITOLO DI COMPIACENZA" - PROFITTO - NOZIONE - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per "mero titolo di compiacenza". Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie possibilità di utilizzare una patente di guida falsificata), né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo. Ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano maggiori pregiudizi per la vittima del reato. (Conf mass n 150866; (Conf mass n 140228; (Conf mass n 113288).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)