Sez. L - , Sentenza n. 30700 del 21/12/2017 (Rv. 646552 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Indennità ex art. 1, comma 20, l. n. 335 del 1995 - Base di calcolo - Individuazione - Importo annuale dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l. cit.- Diversa previsione ex d.m. 13 gennaio 2013 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di pensioni di vecchiaia, la base di calcolo per la determinazione dell’indennità “una tantum” prevista dall’art. 1, comma 20, della l. n. 335 del 1995, dovuta ai superstiti di un lavoratore il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, qualora non sussistano i requisiti contributivi e assicurativi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, è costituita dall’ammontare annuo dell’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma 6, della medesima legge; non trova, pertanto, applicazione la diversa previsione del d.m. 13 gennaio 2003 che fa riferimento al più restrittivo parametro del mese.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 19 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 20 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., DM min. LSO 13/01/2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)