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Sez. L, Sentenza n. 8760 del 13/04/2010 (Rv. 612952 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Riforma del regime pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria - Introduzione del sistema contributivo - Lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 - Regime giuridico - Integrale determinazione della pensione secondo il sistema contributivo - Possibilità - Condizioni - Mancanza - Esclusione - Disciplina prevista dall'art. 1, commi 19 e 20, della legge n. 335 del 1995 - Estensibilità - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612952-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 1 della legge n. 335 del 1995, di riforma del regime pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nell'introdurre la determinazione della pensione secondo il sistema contributivo, ha compiutamente disciplinato il sistema di liquidazione delle pensioni ivi contemplate, prevedendo - ai commi 12 e 13 - a favore dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere una anzianità contributiva, il mantenimento del sistema retributivo previgente ovvero, ove l'anzianità maturata fosse inferiore a diciotto anni, la liquidazione secondo il sistema "pro rata" e consentendo l'integrale determinazione della pensione secondo il nuovo regime solo nei casi e alle condizioni previste dal secondo periodo del successivo comma 23, come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 355 del 2001, convertito nella legge n. 417 del 2001, consistenti nell'aver "maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo". Ne consegue che, in mancanza di tali condizioni, non è possibile, per i lavoratori che alla data di passaggio al nuovo regime avevano già maturato un'anzianità contributiva, ottenere - anche nel caso in cui siano fatti valere i soli contributi maturati successivamente al 1 gennaio 1996 - l'integrale liquidazione secondo il sistema contributivo, dovendosi escludere l'estensibilità della disciplina prevista dall'art. 1, commi 19 e 20, della medesima legge di riforma, la cui applicazione è riservata ai soli lavoratori "i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo". Né possono ravvisarsi dubbi di costituzionalità atteso che l'elemento temporale è legittimo criterio di discrimine allorquando intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito complessivo della disciplina di una determinata materia (v. sentenza della Corte Cost. n. 77/2008).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 19 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 20 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/11/2001 num. 417 CORTE COST., Decreto Legge 28/09/2001 num. 355 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)