Sez. 1, Sentenza n. 8362 del 20/06/2000 (Rv. 537786 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Documento rappresentativo di un rapporto giuridico (fideiussione) - Asserito trasferimento dei relativi diritti a terzi (per effetto di cessione di credito) - Impugnazione per falso - Pronuncia di falso - Efficacia nei confronti di ambo le parti del negozio di trasferimento - Configurabilità - Conseguenze in tema di litisconsorzio.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
In tema di querela di falso, nel caso in cui sia impugnato di falso un documento rappresentativo di un rapporto giuridico (nella specie, di fideiussione) i cui diritti si assumano successivamente trasferiti a terzi (per effetto di cessione di credito), la relativa pronuncia non può che far stato rispetto ad entrambe le parti del negozio di trasferimento (ovverosia nei confronti tanto del cedente quanto del cessionario), ripercuotendosi l'invocata declaratoria su un rapporto sostanziale unico, comune a due soggetti, onde la necessità della contemporanea partecipazione di entrambi al giudizio, pena, in difetto, la violazione della regolarità del contraddittorio, secondo la regola generale in tema di "legitimatio ad causam" desumibile dall'art. 102 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)