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Sez. 1, Sentenza n. 12091 del 10/11/1992 (Rv. 479428 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Cessione di credito finalizzata al soddisfacimento di un debito pecuniario - Revocatoria - Debitore ceduto - Litisconsorte necessario - Qualità - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479428-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

La cessione di credito dà luogo ad un rapporto bilaterale tra cedente e cessionario, rispetto al quale il debitore ceduto si presenta in situazione di totale estraneità. Ne consegue che l'azione revocatoria fallimentare, proposta nei confronti di un debito pecuniario, investe esclusivamente il negozio tra cedente e cessionario, e non coinvolge alcun interesse del debitore ceduto, il quale, non ha la qualità di litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)