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Sez. 5 - , Sentenza n. 25485 del 10/10/2019 (Rv. 655534 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Sospensione d’imposta – Cessione all’esportazione – Plafond annuale – Anno di registrazione della fattura – Riferibilità – Anno di registrazione del documento fiscale di modifica – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655534-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA e con riferimento al regime della sospensione dal pagamento dell'imposta disciplinato, per le cessioni all'esportazione, dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, deve farsi riferimento, ai fini della verifica del rispetto del "plafond" annualmente previsto per beneficiare dell'agevolazione, all'anno di registrazione della fattura relativa all'operazione originaria e non già a quello di registrazione del documento fiscale col quale vengono apportate modifiche alla predetta fattura, secondo la procedura di variazione di cui all'art. 26 del cit. decreto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)