Sez. 5, Sentenza n. 22430 del 22/10/2014 (Rv. 632737 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI | Acquisiti in sospensione di imposta - Errore nella registrazione delle fatture - Superamento del "plafond" di cui alla lett. c) dell'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Conseguenze - Violazione formale non punibile - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI
In tema di IVA, l'inadempimento degli obblighi di versamento dell'imposta dovuta, in conseguenza dell'erronea registrazione di fatture per operazioni effettuate in esenzione di imposta relative all'anno precedente, eccedente i limiti del "plafond" di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non costituisce violazione meramente formale, in quanto non rispondente ai due concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle operazioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)