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Sez. L, Sentenza n. 26106 del 11/12/2014 (Rv. 633582 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento individuale - Per giusta causa - Espressioni sconvenienti od offensive contenute in uno scritto difensivo - Illecito disciplinare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633582-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In materia di licenziamento per giusta causa, non costituisce illecito disciplinare, né fattispecie determinativa di danno ingiusto - grazie alla scriminante di cui all'art. 598, primo comma, cod. pen., avente valenza generale nell'ordinamento - attribuire al proprio datore di lavoro, in uno scritto difensivo, atti o fatti, pur non rispondenti al vero, concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, ancorché tale scritto contenga, in ipotesi, espressioni sconvenienti od offensive (soggette solo alla disciplina prevista dall'art. 89 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)