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Sez. U, Sentenza n. 15427 del 07/07/2014 (Rv. 631587 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dirigente - Domanda di riconoscimento di differenze retributive - Giurisdizione del giudice ordinario - Atti presupposti - Disapplicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631587-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive, spettanti per il dedotto espletamento di mansioni proprie di una posizione dirigenziale superiore a quella attribuita, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui fonte consiste in un atto di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi (nella specie, la norma regolamentare dell'INPS che classificava di livello dirigenziale non generale la funzioni di direttore regionale), incidenti sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)