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Sez. U, Sentenza n. 28806 del 27/12/2011 (Rv. 620219 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Atti amministrativi presupposti - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Condizioni e limiti - Revoca anticipata di incarico dirigenziale a tempo determinato fuori dalle ipotesi tipizzate - Atto di gestione del rapporto - Delibera della giunta comunale di soppressione del settore - Disapplicabilità.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620219-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l'incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore (nella specie, quale responsabile del settore tributi di un comune), venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera "con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro", senza che assuma rilievo, ove ne sia contestata solo l'incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era preposto, la quale può essere disapplicata dall'autorità giudiziaria se illegittima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)