Sez. 2, Sentenza n. 6078 del 26/04/2002 (Rv. 554014 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Lamentata omessa ammissione di giuramento decisorio - Trascrizione nel ricorso della formula del giuramento - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio, ha l'onere di indicare, specificatamente, il contenuto della formula del giuramento stesso; ciò, al fine, di consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso, dato che questo controllo, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute in detto atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)