Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 22/02/2001 (Rv. 544062 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Rifiuto di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ovvero mancata valutazione di una deposizione o di un documento - Onere di dimostrare il nesso eziologico fra errore denunciato e pronuncia emessa - Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente per Cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ovvero all'omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di una certa deposizione o di un documento, ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto sia di indicare specificamente, nel ricorso, i mezzi istruttori non ammessi o le circostanze di prova o il contenuto del documento asseritamente trascurato. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)