Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 19/04/2006 Ud. (dep. 13/06/2006) Rv. 234694 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Omessa impugnazione della parte civile - Impugnazione da parte del pubblico ministero - Diritto di partecipazione al giudizio anche di cassazione - Diritto di rassegnare le conclusioni solo in merito alla responsabilità penale dell'imputato.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
In forza del c.d. principio di immanenza della costituzione di parte civile, la parte civile che non abbia proposto impugnazione, se ritualmente costituita in primo grado e che non abbia rinunciato nelle successive fasi del processo, può stare in giudizio anche in cassazione e, non potendosi giovare dell'eventuale impugnazione del pubblico ministero, può rassegnare le conclusioni solo in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, ma non sulla domanda di risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)