Sez. 3, Sentenza n. 9254 del 01/06/2000 Ud. (dep. 25/08/2000) Rv. 216996 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza assolutoria dell'imputato - Omesso appello - Diritto di partecipazione e di chiedere pronuncia per lei favorevole - Sussistenza - Ragione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI
Va escluso che la parte civile che non abbia impugnato la decisione non possa chiedere ed ottenere nel successivo grado di giudizio una pronuncia a lei favorevole. Anzitutto è da rilevare che non sussiste nel processo penale una piena indipendenza dell'azione civile rispetto a quella penale, per cui non può essere una tale pretesa autonomia a legittimare l'opposto principio; né tale opposto orientamento può trovare fondamento nella disciplina sull'effetto preclusivo del giudicato. Diversamente sarebbero infatti incomprensibili le ragioni per le quali la norma di cui all'art. 601, comma 5, c.p.p., imponga che la parte civile deve essere citata in ogni caso per il giudizio di appello ed anche quando la sentenza impugnata è di assoluzione ed è stata appellata soltanto dall'imputato. Deve in realtà ritenersi che l'art. 601 disponga in tale senso perché la parte civile, anche se non ha proposto gravame, ha il diritto di chiedere al giudice dell'appello la conferma o la modifica della pronuncia di primo grado sulle statuizioni civili. In conseguenza, anche dinanzi alla corte di cassazione, la parte civile, anche se non ha presentato ricorso, ha il diritto di partecipare al giudizio; e lo stesso dicasi anche in relazione al giudizio di rinvio, anche se la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di merito sia stata annullata a seguito di ricorso del P.M. o dell'imputato e non della parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)