Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 24/07/2012 (Rv. 623463 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Condizione sospensiva - Avveramento successivamente alla domanda di risoluzione, ma prima della sentenza - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, se pure rende privo di effetti l'adempimento tardivo, non impedisce al contratto di continuare a produrre i propri effetti, sino a quando la domanda non sia accolta. Da ciò consegue che ove il trasferimento della proprietà sia stato sottoposto dalle parti ad una condizione sospensiva, l'avverarsi di questa produce i propri effetti quand'anche avvenga successivamente alla domanda di risoluzione, purché prima dell'accoglimento di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)