Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 01/06/2004 (Rv. 573320 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Inadempimento successivo alla proposizione della domanda - Necessità per il giudice di valutare la sopravvenienza dell'inadempimento ai fini della gravità dell'inadempimento stesso - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
L'adempimento contrattuale che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto non vale di per sè ad arrestare gli effetti di tale domanda, ma deve essere preso in esame dal giudice perché valuti l'importanza dell'inadempimento stesso, potendo costituire circostanza decisiva a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)