Sez. 1, Sentenza n. 13951 del 04/02/2015 Cc. (dep. 02/04/2015) Rv. 263077 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare ex art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 - Violazione delle prescrizioni - Revoca della misura - Legittimità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)