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Sez. 1, Sentenza n. 18351 del 29/02/2024 Cc. (dep. 09/05/2024) Rv. 286262-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa alla detenzione - Revoca - Condotte di possibile rilievo penale - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Autonomia rispetto alla valutazione del giudice della cognizione - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286262-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)