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Sez. L, Sentenza n. 675 del 24/01/1991 (Rv. 470642 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione. | Ad integrazione della pensione - Caratteri indebito per errore di qualsiasi natura - Ripetibilità - Esclusione ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Limiti.
Stato
decisa il 1991-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470642-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione.

La disciplina in tema di indebita percezione di prestazioni pensionistiche dettata dall'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 e, quindi, dallo ius superveniens costituito dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che comprende nell'area della irripetibilità, salvo il caso di dolo dell'interessato, ogni somma versata a titolo di pensione o di integrazione della medesima, per errore, di qualsiasi natura, relativo a provvedimenti sia di attribuzione come di erogazione e riliquidazione della prestazione) si riferisce anche agli assegni familiari corrisposti ad integrazione della pensione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)