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Sez. 1, Sentenza n. 3395 del 14/12/1971 Ud. (dep. 19/05/1972) Rv. 121068 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - CONDOTTA NEGATIVA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121068-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - CONDOTTA NEGATIVA - SUFFICIENZA.*

Il fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni della autorita od a sottrarsi alle ricerche della stessa, che costituisce l'essenza della incriminazione di cui all'art 378 cod pen, in quanto atto a determinare un perturbamento nella normale attivita della amministrazione della giustizia, puo essere perseguito sia con una condotta positiva che con un comportamento omissivo. Pertanto anche il silenzio o la negazione di circostanze note, da parte di chi abbia l'Obbligo giuridico di rispondere alle domande dell'autorita, e sufficiente ad integrare il delitto di favoreggiamento personale, se tale condotta negativa risulti diretta al fine previsto dalla norma incriminatrice. Ne ha Rilevanza il fatto eventuale che l'agente, tacendo sulle circostanze a lui note, abbia anche inteso estromettere se stesso da una determinata vicenda, ove non ricorrano elementi Atti ad integrare una ipotesi di concorso nel reato formante oggetto di indagine-nel qual caso il favoreggiamento non sussiste-od una ipotesi di non punibilita ai sensi dell'art 384 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)