Sez. 3, Sentenza n. 7614 del 03/02/1977 Ud. (dep. 15/06/1977) Rv. 136204 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - ERRONEITA DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI DI EFFICACIA - RICORSO PER CASSAZIONE IN LUOGO DELLO APPELLO - INAMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - ERRONEITA DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI DI EFFICACIA - RICORSO PER CASSAZIONE IN LUOGO DELLO APPELLO - INAMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
L'efficacia del mezzo erroneo d'impugnazione come mezzo ammissibile puo essere riconosciuta alla duplice condizione che la sentenza sia soltanto ricorribile, di tal che si debba presumere che la parte intendesse servirsi dell'unico mezzo offerto dall'ordinamento per porre nel nulla la pronuncia gravata ed inoltre che detta presunzione non sia vinta dalla volonta, risultante dai motivi dell'impugnazione, di conseguire un effetto ottenibile soltanto con il mezzo erroneamente esperito. L'ammissibilita del mezzo erroneo non e invece possibile quando in luogo dell'appello sia proposto il ricorso per Cassazione, per l'essenziale ragione che la Corte di Cassazione, decidendo per saltum, in violazione del principio ricavabile dall'art 211 cod proc pen dovrebbe emettere una pronuncia di ammissibilita del mezzo come appello e conseguentemente di Competenza, di incompetenza funzionale non prevista dall'ordinamento, che assegna alla Corte solo il potere di rettificare, annullare, con o senza rinvio, la sentenza impugnata oppure di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)