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Sez. 4, Sentenza n. 201 del 25/11/1980 Ud. (dep. 10/01/1981) Rv. 147276 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - PRINCIPIO DI TASSATIVITA - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1980-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147276-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - PRINCIPIO DI TASSATIVITA - EFFICACIA.*

Il principio di conservazione degli Atti giuridici, regola ermeneutica dettata per l'interpretazione dei contratti, secondo il disposto dell'art 1367 cod civ, e che ispira tutto l'ordinamento, si concreta nella formula secondo cui ogni atto giuridico di significato ambiguo deve essere inteso nel significato utile. Detto principio sotto il profilo dell'efficacia dell'atto non si esplicita in una regola generale la quale non e idonea a produrre i suoi effetti nel sistema delle impugnazioni penali, regolato dal principio della tassativita. (fattispecie in cui la Corte suprema ha dichiarato inammissibile la impugnazione avverso la sentenza pretorile proposta dal procuratore della Repubblica, ritenuta 'ricorsò dal tribunale (giudice di secondo grado) ed unico mezzo ammissibile nel caso in esame, sul presupposto in iure che dalla dichiarazione di gravame e dai successivi motivi a sostegnò i quali costituiscono l'elemento cognitivo del negozio processualè il PM avesse ritenuto effettivamente di sottoporre ad appello e non gia a ricorso la sentenza impugnata). (sulla inammissibilita di una impugnazione che puo essere ritenuta solo dopo un esame globale della dichiarazione e dei motivi V mass nn 132467 anno 1976, in genere e 136204 anno 1977, seconda parte; sul rilievo del principio di conversione degli Atti giuridici da applicare in relazione alla effettiva volonta della parte mass nn 136204 anno 1977, 139242 anno 1978, che ritiene che l'errore materiale escluda una eventuale inammissibilita (fattispecie in tema di appello contro sentenza pretorile che condanni solo alla pena dell'ammenda), 142484 anno 1979 (in tema di archiviazione), 142230 anno 1979 (in tema di querela), 108644 anno 1968 (in tema di erronea scelta del mezzo di impugnazione), 108869 anno 1968 e massime ivi citate, 117321 anno 1971, secondo cui C'e deroga al divieto della tassativita, quanto alla parola usata impropriamente si deve riconoscere l'unico significato possibile; nello stesso senso mass nn 126508 anno 1974; 127293 in tema di art 514 cod proc pen; 129032 anno 1975; 141582 anno 1979 in tema di esecuzione di provvedimenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)