Sez. 3, Sentenza n. 2522 del 25/09/1974 (Rv. 370960 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOCCOMBENZA PARZIALE - INCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOCCOMBENZA PARZIALE - INCLUSIONE.*
In ipotesi di soccombenza parziale, il giudice di merito ha il potere discrezionale, e percio insindacabile in Cassazione, di disporre la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio ovvero di porre queste a carico della parte parzialmente soccombente. (Conf 1244'73, mass n 363812).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)