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Sez. 3, Sentenza n. 2522 del 25/09/1974 (Rv. 370960 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOCCOMBENZA PARZIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370960-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOCCOMBENZA PARZIALE - INCLUSIONE.*

In ipotesi di soccombenza parziale, il giudice di merito ha il potere discrezionale, e percio insindacabile in Cassazione, di disporre la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio ovvero di porre queste a carico della parte parzialmente soccombente. (Conf 1244'73, mass n 363812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)