Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 08/05/1973 (Rv. 363812 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La pronunzia sulle spese e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre in ogni altra ipotesi il giudice del merito, secondo il suo insindacabile apprezzamento, e libero sia di dichiararle compensate totalmente o parzialmente, sia di porle a carico della parte anche solo parzialmente soccombente. (Conf 1484/71, mass n 351805).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)