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Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 08/05/1973 (Rv. 363812 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363812-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La pronunzia sulle spese e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre in ogni altra ipotesi il giudice del merito, secondo il suo insindacabile apprezzamento, e libero sia di dichiararle compensate totalmente o parzialmente, sia di porle a carico della parte anche solo parzialmente soccombente. (Conf 1484/71, mass n 351805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)