Sez. 5 - , Ordinanza n. 20011 del 14/07/2021 (Rv. 661881 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disapplicazione di norme antielusive - Interpello disapplicativo - Mancata risposta dell’amministrazione finanziaria - Silenzio assenso – Applicabilità – Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la risposta all'interpello disapplicativo, in tema di società di comodo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 1, commi 6 e 7, d.m. n. 259 del 1998, non determina la preclusione per l'ufficio di procedere all'adozione dell'avviso di accertamento, non rinvenendosi in tali disposizioni la tipizzazione di un'ipotesi di silenzio assenso, a differenza di quanto previsto in tema di interpello ordinario dall'art. 11 st.contr.; alla fattispecie non è, peraltro, applicabile l'istituto disciplinato dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, il quale si riferisce ai procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi a carattere autorizzativo o abilitativo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/06/1998 num. 259 art. 1 com. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)