diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1317 del 22/01/2020 (Rv. 656611 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Interpello preventivo - Differenze da quello ordinario - Termine di proposizione - Dichiarazione dei redditi - Sussistenza - Termine per la pronuncia dell’Ufficio - Irrilevanza - Conseguente.
Stato
decisa il 2020-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656611-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE

L'interpello preventivo ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quello ordinario di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche nella versione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolatività della risposta, deve precedere il comportamento oggetto dell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando sia formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quello di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficio per rispondere. In caso di mancata proposizione in tempo utile per l'ottenimento della pronuncia dell'Amministrazione, infatti, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilità di regolarizzazione successiva della situazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)