Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8939 del 19/04/2011 (Rv. 616858 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Controversie di lavoro - Questione di competenza - Decisione del giudice con lettura del dispositivo e contestuale motivazione - Regolamento di competenza - Proposizione - Termine - Decorrenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, ove il giudice abbia deciso la questione di competenza con le forme previste dall'art. 429, primo comma, parte prima, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 53, secondo comma, d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008), con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell'udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi ritenere legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Legge 05/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)