Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014 (Rv. 630339 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | Relazione del consulente tecnico d'ufficio - Contestazioni delle parti in ordine al suo contenuto - Eccezione - Preclusione ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO
Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)