Sez. 1 - , Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 (Rv. 645178 - 03)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - Relazione del consulente tecnico d'ufficio - Contestazioni delle parti in ordine al suo contenuto - Eccezione - Preclusione ex art. 157, comma 2, c. p. c. - Sussistenza - Conseguenze.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO
Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art. 157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)