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Sez. 2, Sentenza n. 3008 del 22/12/1967 (Rv. 330723 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - RICOSTRUZIONE - PER UNA PARTE DELLO SPESSORE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1967-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330723-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - RICOSTRUZIONE - PER UNA PARTE DELLO SPESSORE - MODALITA.*

Chi intraprende la ricostruzione o la sopraelevazione del muro comune e non intende estenderla a tutto lo spessore del muro stesso, ha l'Obbligo di iniziarla dal confine della sua proprieta esclusiva. Diversamente egli attrarrebbe nella sua sfera di proprieta esclusiva una porzione della cosa comune, in violazione del disposto dello art. 1102 cod. civ. che non puo ritenersi derogato dall'art. 885 nulla statuendo tale ultima norma in ordine alla conformazione ed alle modalita costruttive della consentita sopraelevazione del muro. (Cfr. 1308-1963 1235-1961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 885, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)