diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 340 del 14/01/1980 (Rv. 403731 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403731-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO - DISCIPLINA.*

La regola generale secondo cui tutti i condomini hanno eguale diritto di utilizzare la cosa comune trova applicazione specifica, in riferimento alla facolta di sopraelevare e ricostruire il muro comune, nella disciplina dell'art 885 cod civ, in base alla quale colui che intraprende la sopraelevazione del muro comune deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprieta esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacche diversamente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprieta esclusiva una porzione della cosa comune. Allo stesso Obbligo e soggetto anche il comproprietario che sopraelevi in corrispondenza dell'area precedentemente non utilizzata dal vicino, contitolare di un pari diritto, il quale, avendo solo parzialmente esercitato la facolta di sopraelevazione, non ha inteso rinunziare al diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera sua estensione. (Conf 1201/74, mass n 369254; (Conf 994/71, mass n 350958; (Conf 3008/67, mass n 330723; (Conf 2271/66, mass n 324425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 885, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)