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Sez. 1, Sentenza n. 2382 del 21/07/1971 (Rv. 353315 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - COPIE DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - EFFICACIA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO CIVILE - MANCATO DISCONOSCIMENTO - UTILIZZABILITA AI FINI DELLA DECISIONE - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI CONFORMITA DELLA COPIA ALLO ORIGINALE.*
Stato
decisa il 1971-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353315-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - COPIE DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - EFFICACIA - NEL CORSO DEL GIUDIZIO CIVILE - MANCATO DISCONOSCIMENTO - UTILIZZABILITA AI FINI DELLA DECISIONE - POTERI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI CONFORMITA DELLA COPIA ALLO ORIGINALE.*

Il disconoscimento della conformita di una copia fotografica all'originale di una scrittura, previsto dall'art 2719 cod civ, non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art 215 n 2 cod proc civ, perche mentre quest'ultimo, in Mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude la utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita all'originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)