Sez. L, Sentenza n. 2989 del 28/07/1976 (Rv. 381762 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - EFFICACIA - CONFORMITA ALL'ORIGINALE - DISCONOSCIMENTO - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - DIFFERENZE - CONFORMITA DELLA COPIA ALL'ORIGINALE - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - EFFICACIA - CONFORMITA ALL'ORIGINALE - DISCONOSCIMENTO - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - DIFFERENZE - CONFORMITA DELLA COPIA ALL'ORIGINALE - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE.*
Il disconoscimento della conformita all'originale di una copia fotografica di scrittura, previsto dall'art 2719 cod civ, non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art 214 cod proc civ. infatti, mentre il secondo, in difetto di richiesta di verificazione e di esito positivo della medesima, preclude la utilizzazione del documento, il primo non osta a che il giudice possa accertare la conformita della copia all'originale attraverso altri mezzi di prova, ancorche presuntiva. (Conf 2382/71, mass n 353315).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)