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Sez. U, Sentenza n. 814 del 10/03/1976 (Rv. 379466 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - INTERESSI LEGITTIMI - PETITUM SOSTANZIALE - RIFERIMENTO AI CRITERI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO - NECESSITA - PROSPETTAZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI SECONDO LE NORME DEL TRATTATO DI ROMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379466-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - INTERESSI LEGITTIMI - PETITUM SOSTANZIALE - RIFERIMENTO AI CRITERI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO - NECESSITA - PROSPETTAZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI SECONDO LE NORME DEL TRATTATO DI ROMA - IRRILEVANZA.*

Nelle controversie fra privati e la pa la questione concernente la giurisdizione va decisa in base al criterio che attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle cause in cui venga fatto valere un diritto soggettivo e al giudice amministrativo la cognizione di quelle in cui venga fatto valere un interesse legittimo. Ai fini della decisione di tale questione, deve disattendersi la tesi della parte che, in ordine all'applicazione del criterio predetto, sostenga essere necessario interpretare ed applicare le norme del trattato di Roma, istitutivo della comunita economica europea (reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n 1203) dalle quali la parte stessa desuma l'esistenza del diritto soggettivo descritto nella sua prospettazione, e non e quindi necessario sottoporre alla Corte di giustizia delle comunita, a sensi dell'art 177 del trattato, i quesiti all'uopo proposti dalla parte stessa. Per decidere sulla giurisdizione e infatti sufficiente qualificare la posizione dedotta con il petitum sostanziale, e tale qualificazione va fatta in base ai criteri dell'ordinamento giuridico nazionale, nulla rilevando che l'ordinamento comunitario ignori la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)