Sez. U, Sentenza n. 1009 del 14/03/1977 (Rv. 384637 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA CONTRO LA PA IN BASE ALLA NORMATIVA DELLA CEE - CRITERI DELLO ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE - RILEVANZA - CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA EUROPEA - FUNZIONI INTERPRETATIVE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA CONTRO LA PA IN BASE ALLA NORMATIVA DELLA CEE - CRITERI DELLO ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE - RILEVANZA - CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA EUROPEA - FUNZIONI INTERPRETATIVE - ESCLUSIONE.*
Al fine di stabilire se la domanda proposta dal privato contro la pubblica amministrazione, in forza di norme della comunita economica europea, sia devoluta al giudice ordinario od al giudice amministrativo, l'indagine sulla natura della posizione soggettiva protetta da quelle norme (diritto soggettivo od interesse legittimo) va condotta con esclusivo riferimento ai criteri dell'ordinamento giuridico nazionale, e, pertanto, non postula la devoluzione di quesiti interpretativi alla Corte di giustizia della CEE, a norma dell'art 177 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 (reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n 1203). (V 814/76, mass n 379466).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 177, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)