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Sez. 3, Sentenza n. 12834 del 06/06/2014 (Rv. 631584 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Attività giornalistica - Pubblicazione di fotografia di persona in stato di detenzione - Liceità - Condizioni - Osservanza delle prescrizioni del codice deontologico dei giornalisti - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631584-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona ritratta al momento del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti, fissati dagli artt. 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ("ratione temporis" applicabili) e, comunque, riprodotti nell'art. 137 del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell'esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolari cautele imposte a tutela della persona ritratta, previste dall'art. 8, primo e secondo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa. L'osservanza dei suddetti limiti va accertata con maggior rigore rispetto alla semplice pubblicazione della notizia, per la maggiore potenzialità lesiva dello strumento visivo e la maggiore idoneità ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 20, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 12, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)