Sez. 1, Sentenza n. 7261 del 18/03/2008 (Rv. 602624 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Attività giornalistica - Pubblicazione di fotografia di una persona in stato di detenzione - In relazione ad un fatto di interesse pubblico - Liceità - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di trattamento dei dati personali, al di fuori delle ipotesi previste dell'art. 114 cod. proc. pen., la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale deve ritenersi lecita, senza che venga in rilievo la possibilità che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all'informazione; la rivelazione dell'immagine di un imputato, costituendo un dato personale, deve ricevere un trattamento pari alla comunicazione delle generalità del medesimo, sicché, quando sia effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, va ritenuta essenziale all'espletamento del diritto di cronaca (principio enunciato in relazione ad un'ipotesi di annullamento del provvedimento inibitorio del Garante per la protezione dei dati personali, conseguente alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 25 della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di consenso al trattamento dei dati nell'attività di informazione, in caso di pubblicazione e diffusione su un quotidiano di un'immagine ritraente un indagato in stato di coercizione).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)