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Sez. 1, Sentenza n. 901 del 16/04/1964 (Rv. 301289 - 01)

BENI IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTO E CESSIONE - CESSIONE DEL DIRITTO DI ELABORAZIONE DI UN'OPERA LETTERARIA IN UN SOGGETTO CINEMATOGRAFICO - EFFETTI - CLAUSOLA DI LIMITAZIONE TEMPORALE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1964-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301289-01

BENI IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTO E CESSIONE - CESSIONE DEL DIRITTO DI ELABORAZIONE DI UN'OPERA LETTERARIA IN UN SOGGETTO CINEMATOGRAFICO - EFFETTI - CLAUSOLA DI LIMITAZIONE TEMPORALE - PORTATA.*

Col negozio di cessione del diritto di elaborazione di un'opera letteraria in un soggetto cinematografico il cessionario acquista la facolta di procedere all'elaborazione per formare una nuova opera, la quale e autonoma e distinta da quella letteraria ed appartiene a lui, che se ne considera autore nonche titolare di ogni altro diritto connesso. Pertanto, la clausola di limitazione temporale apposta al negozio di cessione, puo essere operante solo in quanto si sia voluto disporre che il diritto di procedere all'elaborazione e allo adattamento cinematografico possa essere esercitato solo per un determinato periodo nel quale la nuova opera sia stata formata, con la conseguenza che essa vive di vita propria ed e indipendente da quella letteraria. La clausola predetta non ha significato, se riferita alla cessione del diritto di elaborazione dell'opera originaria, e puo avere efficacia solo se riferita al diritto di utilizzazione della nuova opera.*

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)