Sez. 1, Sentenza n. 2345 del 10/03/1994 (Rv. 485653 - 01)
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Carattere creativo | Opera letteraria - Riduzione teatrale - Opera protetta - Ammissibilità - Condizioni - Originalità ed individualità idonee a differenziarla dall'opera originaria - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Carattere creativo
In forza degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, l'elaborazione di opere dell'ingegno preesistenti, quale la riduzione teatrale di opera letteraria (nell'ipotesi, di due racconti di Cechov), è autonomamente protetta, a condizione che abbia carattere di creatività rispetto all'opera originaria, dovendo possedere un grado, sia pure minimo, di originalità ed individualità idonee a differenziarla da questa, secondo un apprezzamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato - rimesso al giudice del merito, al quale compete, altresì, in caso di contestazione, la verifica dell'esistenza di un testo compiuto dell'opera derivata (nella specie, copione teatrale risultato autonomo e preesistente rispetto agli interventi di regia, di interpretazione e di allestimento scenico finalizzati alla rappresentazione dello stesso).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)