Sez. 1, Sentenza n. 1583 del 24/05/1968 (Rv. 333325 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - ARBITRI NON VINCOLATI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DI PROCEDURA- LORO POTERI.*
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - ARBITRI NON VINCOLATI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DI PROCEDURA- LORO POTERI.*
Quando le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme di procedura, essi possono regolare il procedimento nel modo ritenuto piu opportuno, anche per cio che concerne l'assunzione delle prove e la documentazione dei risultati di esse. In tal caso, gli arbitri ben possono assumere i mezzi di prova senza convocare le parti o i loro difensori e possono ridurre la documentazione, relativa ai mezzi assunti, all'annotazione degli elementi emersi, senza dare allo scritto la Forma del verbale, essendo anche tale documentazione idonea a rappresentare alle parti gli elementi probatori acquisiti, ai fini dell'Esercizio del diritto di difesa, in merito anche all'istruttoria espletata. Inoltre il collegio arbitrale ben puo, nella fase decisoria e senza questa sospendere, procedere (previa avvertenza alle parti) collegialmente, od a mezzo di un suo componente all'uopo delegato, a controlli di misurazioni o di impianti, ritenuti utili per la decisione su punti in contestazione, in ordine ai quali le parti hanno pienamente esercitato, in contraddittorio, il diritto di difesa, senza che il collegio stesso sia obbligato ad invitare le parti a concludere nuovamente su detti punti, Obbligo che deve essere piu recisamente escluso quando, ai controlli cosi effettuati, abbiano partecipato tecnici incaricati dalle parti, i quali non abbiano espresso riserve o contestazioni, in ordine alle operazioni degli arbitri o del loro delegato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)