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Sez. 1, Sentenza n. 2297 del 09/08/1973 (Rv. 365599 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE ALLA DECISIONE SECONDO EQUITA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - RISPETTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365599-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE ALLA DECISIONE SECONDO EQUITA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - RISPETTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In un procedimento arbitrale in cui gli arbitri sono stati autorizzati a decidere secondo equita e in cui le parti non hanno determinato modalita procedimentali obbligatorie, il principio del contraddittorio la cui violazione possa causare la nullita del lodo va riferito non a qualsiasi atto del procedimento rispetto a cui sia concepibile un'attivita difensoriale delle parti, ma ai momenti essenziali nei quali si estrinseca il diritto di difesa. Detto principio, in un simile procedimento deve ritenersi pertanto osservato quando le parti hanno avuto la possibilita di esporre i rispettivi assunti e di produrre le prove a sostegno di essi, nonche di conoscere tutte le risultanze che gli arbitri potranno esaminare per la formazione del proprio convincimento, ed ottenuto il termine per presentare le memorie ed esporre le repliche, anche se taluna di quelle risultanze sia stata acquisita al di fuori del controllo delle parti. (V 1024/73, mass n 363445; 1583/68, mass n 333325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)