Sez. 1, Sentenza n. 6121 del 23/11/1979 (Rv. 402835 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DANNI A TERZI - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RITARDO TRA L'EVENTO DANNOSO E LA LIQUIDAZIONE - ADDEBITABILITA ALL'ASSICURATO - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DANNI A TERZI - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RITARDO TRA L'EVENTO DANNOSO E LA LIQUIDAZIONE - ADDEBITABILITA ALL'ASSICURATO - CONDIZIONI.*
L'indennita che la societa assicuratrice e tenuta a corrispondere al danneggiato, nell'Assicurazione contro i danni a terzi, deve essere commisurata alla somma determinata in Sede di liquidazione del danno subito dal terzo. La maggior somma derivante dall'intervallo di tempo intercorso tra l'evento dannoso e la Determinazione della somma spettante a titolo di risarcimento al danneggiato puo essere riversata sull'assicurato solo nel caso in cui la societa assicuratrice provi che essa era pronta all'immediato totale indennizzo del danno, e che la sua liquidazione e stata ritardata dal comportamento colposo dell'assicurato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1908
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)