Sez. 3, Sentenza n. 6504 del 11/12/1984 (Rv. 438080 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - AZIONE COSTITUTIVA DIRETTA AL MUTAMENTO DI UNO STATO O DI UN RAPPORTO PLURISOGGETTIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - GIUDIZI DI PRIMO GRADO E DI APPELLO SVOLTISI IN ASSENZA DI ALCUNO DEI LITISCONSORTI - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'INTERO GIUDIZIO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - AZIONE COSTITUTIVA DIRETTA AL MUTAMENTO DI UNO STATO O DI UN RAPPORTO PLURISOGGETTIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - GIUDIZI DI PRIMO GRADO E DI APPELLO SVOLTISI IN ASSENZA DI ALCUNO DEI LITISCONSORTI - POTERI DELLA CASSAZIONE - DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'INTERO GIUDIZIO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Quando si eserciti un'Azione costitutiva diretta al mutamento di uno stato o di un rapporto plurisoggettivo (nella specie Azione di risoluzione di contratto di locazione con pluralità di locatori), ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei relativi soggetti in ordine al quale l'esigenza di integrazione del contraddittorio si pone fin dal momento in cui avviene la "vocatio in jus", con riferimento a tutte le domande proposte, che il giudice deve poter esaminare in ogni grado del giudizio. Ne consegue che, se le sentenze di primo e secondo grado siano state pronunciate senza che nel relativo processo sia stato integrato il contraddittorio, la Corte di Cassazione deve porre rimedio alla omissione rinviando al giudice di primo grado, con la declaratoria di nullità dell'intero giudizio e con l'effetto che il giudice di primo grado viene ad essere investito "ex novo" della piena cognizione della intera causa. (Conf 6145/79, mass n 402835; (Conf 3448/77, mass n 386995; (Conf 4558/76, mass n 383286; (Conf 2313/73, mass n 365622).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)