Sez. L, Sentenza n. 2546 del 07/03/1998 (Rv. 513454 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Eccezioni non rilevabili d'ufficio - Proposizione nella memoria tempestivamente depositata - Onere - Sussistenza - Omessa proposizione - Decadenza dalle eccezioni - Riassunzione del processo dopo la sospensione per il ricorso in sede amministrativa - Rimessione in termini del convenuto - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ., senza possibilità di rimessione in termini a seguito di riassunzione del processo dopo la sospensione dello stesso per la presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 443 ultimo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)