Sez. 1, Sentenza n. 1230 del 11/11/2020 Cc. (dep. 13/01/2021) Rv. 280228 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Estinzione del rapporto di pubblico impiego ex art. 32-quinquies cod. pen. - Sentenza di patteggiamento - Applicabilità.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
La pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego di cui all'art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due anni e, a far data dall'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)